La documentazione archivistica: fonte per la storia e bene culturale

In archivio (foto di Emanuele Riccobene)

“La storia si fa con le fonti”. Questa è la classica frase che ciascuno di noi ha sempre sentito a scuola, e non solo, durante le lezioni di storia.

Per quanto ovvia possa sembrare, si tratta di un’affermazione vera che deve portare ad alcune riflessioni. Innanzitutto, quali sono i documenti necessari per “fare storia”? Tutto ciò che, nel corso dei secoli, è stato creato dall’uomo, dalle civiltà passate, e che oggi ci può aiutare a comprenderle/conoscerle. Da questo punto di vista esse si dividono in svariate categorie: fonti archivistiche, iconografiche, archeologiche, numismatiche, audio-video, ecc.

Non potendoci soffermare su ognuna di esse in maniera dettagliata, concentreremo la nostra attenzione su quelle archivistiche – o, se si preferisce, documentarie – utili testimonianze per la ricostruzione del nostro passato.

Le fonti archivistiche sono dunque costituite da documenti di varia natura, a loro volta prodotti da enti pubblici o privati. Nel primo caso si può trattare di tutti quei documenti emanati dalle pubbliche amministrazioni per la gestione della macchina amministrativa dello Stato, come la concessione di titoli e privilegi, l’emanazione di censimenti e dichiarazioni dei redditi, le relazioni di atti parlamentari, le relazioni sull’andamento della macchina amministrativa, ordini e istruzioni per l’amministrazione periferica della macchina amministrativa, ecc.; nel secondo caso invece possiamo trovare atti notarili, testamenti, rendicontazioni e documenti relativi alla gestione di beni familiari, contratti, lettere ed epistolari privati, scritture contabili ecc.

Ciò che accomuna questa mole documentaria non è soltanto la scrittura, ma anche – e forse più dettagliatamente – la volontà e la necessità di comunicare da parte degli stessi enti, pubblici o privati, che hanno prodotto quel documento, in relazione all’interesse perseguito. Una volta esaurito lo scopo di quel documento, esso viene archiviato ossia conservato qualora possa essere utile in futuro; dopo un certo periodo di tempo, secondo l’attuale legislazione archivistica, i fondi documentari prodotti dalle amministrazioni vengono versati (depositati) presso gli Archivi di Stato competenti per provincia.

Questi ultimi, dopo le necessarie operazioni di controllo, scarto dei documenti considerati “inutili”, riorganizzazione e inventariazione dei fondi, conservano la documentazione ricevuta, per preservare in tal modo memoria dell’ente da cui i documenti provengono; allo stesso tempo, hanno anche il compito di tutelare, attraverso periodiche attività di restauro, e valorizzare quanto posseduto, mettendo a disposizione gli stessi fondi archivistici alla consultazione di studiosi e ricercatori, organizzando mostre ed esposizioni, realizzando pubblicazioni e così via.

Proviamo adesso ad entrare più nel dettaglio della documentazione archivistica vista come fonte per la storia attraverso l’esempio di un caso-studio. Poniamo il caso di un ricercatore che debba svolgere uno studio sui paesi di nuova fondazione nella Sicilia del XVI e XVIII secolo, e che il paese oggetto di studio sia completamente sconosciuto al ricercatore. La prima cosa che egli dovrà fare sarà consultare tutti i libri che parlano della storia di quel paese, raccogliendo quante più informazioni possibili su di esso, anche per avere un’idea generale riguardo l’impostazione del lavoro successivo; in questa fase dovrà anche individuare le informazioni relative alle fonti archivistiche utilizzate dai suoi “predecessori” al fine di poterle studiare direttamente. In secondo luogo, individuate le fonti, dovrà recarsi in archivio per consultarle direttamente, ma qua si impone già una scelta: quale argomento sviluppare nello specifico? Poniamo il caso che il nostro studioso decida di concentrarsi sull’aspetto demografico. Egli, in archivio, dovrà innanzitutto consultare la licenza di fondazione del paese – il vero e proprio atto di nascita, emanato dal sovrano e conditio sine qua non per la nascita di un qualunque centro urbano – e, oltre ad essa, tutti i volumi contenenti i censimenti della popolazione di quel paese, i cosiddetti “riveli”. Questa documentazione contiene tutti i dati relativi alla popolazione del centro abitato, ovvero lo stato di famiglia con le relative età, i beni posseduti – mobili e immobili – con il relativo valore monetario, la localizzazione, dove possibile, dei beni immobili ossia case, terreni, vigne ecc.

Analizzando attentamente tutti questi documenti il nostro ricercatore sarà in grado di ricostruire, per l’anno in questione, il numero degli abitanti del paese, la suddivisione della popolazione tra maschi e femmine, adulti e bambini, chi fossero i genitori dei rivelanti, la provenienza, i redditi di ogni famiglia, i debiti – con i rispettivi creditori –, la condizione sociale ed economica di ciascuna famiglia, le abitazioni e la tipologia delle stesse, la conformazione urbanistica del centro abitato, financo le dinamiche insediative in relazione agli accordi stabiliti con il fondatore.

Ricerche in archivio (foto di Emanuele Riccobene)

Poiché detti censimenti vennero emanati dallo Stato ad intervalli più o meno regolari (ogni 30 anni circa), il nostro ricercatore, confrontando tra loro i dati di tutti i riveli, potrà ricostruire anche il successivo sviluppo demografico, sociale e urbanistico del centro – nonché i fenomeni migratori – per almeno un secolo dalla fondazione del paese. A questi documenti si possono poi aggiungere le “numerazioni di anime”, anch’esse emanate dallo Regno siciliano e conservate presso il fondo “Protonotaro del Regno” dell’Archivio di Stato di Palermo.

Ma c’è di più: a questa documentazione di natura civile si affianca quella ecclesiastica costituita da atti di battesimo, matrimonio, morte, cresima, stati delle anime, visite pastorali, conservata presso la parrocchia e la diocesi di appartenenza del centro. In tal modo, effettuando gli opportuni confronti e riscontri, si potrà effettuare una ricostruzione molto più completa della storia demografica e sociale del centro in questione. Si potrà valutare quanti furono i nati/morti nel corso di un anno, il bilancio tra nascite e decessi e dunque la crescita o decrescita della popolazione, oppure quanti furono i nati/morti in un mese/anno/decennio, ricostruendo di conseguenza le prospettive di crescita della popolazione per gli anni a venire da riscontrare poi con il censimento successivo, e così via.

La documentazione archivistica, oltre che come fonte diretta per la storia, è utile anche come fonte di seconda mano; è il caso, ad esempio, degli storici dell’arte per i quali le fonti primarie sono costituite dagli oggetti d’arte, mentre la documentazione è usata come elemento di confronto/riscontro per le loro ricerche (si rimanda al seguente link).

In quanto beni culturali, gli archivi e i relativi documenti sono individuati come tali dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 42/2004; lo stesso Codice, all’art. 2, comma 2 riporta quanto segue:

«[…] Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà […]» (Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, art. 2, comma 2).

Stando a quest’ultima definizione, e a quanto si è detto in precedenza, ecco che le fonti archivistiche rientrano appieno nel novero dei beni culturali. Come tali sono dunque sottoposti ad una normativa specifica, prevista dal D.Lgs 42/2004, che, tra le altre cose, prevede che gli archivi, in quanto beni di proprietà statale, non possano essere smembrati; che in caso di alienazione si debba preliminarmente ottenere la necessaria autorizzazione da parte del Ministero; la gratuità d’accesso all’archivio, da parte di studiosi e ricercatori, per la consultazione dei documenti in esso conservati; la tutela, tramite le soprintendenze archivistiche, sugli archivi privati dichiarati di interesse pubblico, nonché sugli archivi ecclesiastici.

In relazione alla libera consultazione dei documenti, il Codice, all’art. 122, prevede alcune limitazioni, ossia l’impossibilità di consultare documenti relativi alla politica estera o interna di uno Stato, i quali diventano consultabili cinquant’anni dopo la loro emanazione; i documenti che contengono dati sensibili (in riferimento alla privacy o a provvedimenti di natura penale) diventano consultabili quarant’anni dopo la loro emanazione; se poi questi contengono dati relativi allo stato di salute di una persona oppure sulla sua vita sessuale o rapporti familiari riservati, questi diventeranno consultabili settant’anni dopo la loro data d’emanazione. In quest’ultimo caso la motivazione è che l’eventuale diffusione di questi dati potrebbe turbare eventuali discendenti ancora in vita della persona citata negli atti (la norma dunque è volta a tutelare la privacy del soggetto coinvolto e dei discendenti).

Anche nel caso di consultazione presso gli Archivi di Stato ci sono normative specifiche da seguire che sono volte a tutelare la documentazione posseduta. Innanzitutto sarebbe opportuno che ogni studioso indossasse i guanti prima di consultare i vari faldoni con i documenti, allo scopo di impedire che, attraverso il contatto fisico, sui documenti possano trasferirsi sudore, batteri e altri agenti che potrebbero ulteriormente compromettere lo stato di conservazione dei documenti. In secondo luogo – e i ricercatori lo sanno benissimo – non è infrequente che, per uno studio, sia necessaria la copia di un documento. I documenti non possono uscire dagli archivi. I ricercatori potevano, fino a qualche anno fa, richiedere al personale dell’Archivio la fotocopia dei documenti necessari. Si trattava di un servizio a pagamento in quanto effettuato dallo stesso Archivio tramite strumentazione specifica. Oggi a questa possibilità si è aggiunta anche quella di poter fotografare, con mezzi propri e a titolo gratuito, i documenti necessari. Ciò tuttavia non esclude l’obbligo di darne comunicazione scritta, tramite appositi moduli, allo stesso Archivio. Inoltre qualora si voglia pubblicare una foto di un documento in un libro, è necessaria anche in questo caso l’autorizzazione dell’Archivio che possiede quel documento, nonché la citazione corretta dell’unità archivistica riprodotta cui si deve accompagnare la seguente formula: «su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo».

La normativa sugli archivi e le fonti archivistiche è molto più ampia e specifica. Qui se n’è voluta dare una panoramica generale, anche al fine di consentire una migliore conoscenza del mondo degli archivi e dell’archivistica, specie nei confronti di semplici appassionati e interessati al mondo della storia e dei beni culturali in genere. In attesa di eventuali approfondimenti in merito, si rimanda chiunque fosse interessato a prendere visione del Codice dei Beni Culturali e delle altre norme di riferimento citate.

Bibliografia essenziale:

  • Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004);
  • D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
  • R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163;
  • Legge 29 gennaio 1975, n. 5 (legge di conversione con modifiche del D.L. 14 dicembre 1974, n. 657);
  • D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;
  • D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854;
  • P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Carocci, Roma 200618;
  • M. Giuffré (a cura di), Città nuove di Sicilia (XV-XIX secolo). 1. Problemi, metodologia, prospettive della ricerca storica: la Sicilia occidentale, Vittorietti, Palermo 1979;
  • F. Lomanto, Popolazione, vita cristiana e cura pastorale a Villalba attraverso i libri parrocchiali, Centro Studi sulla Cooperazione «A. Cammarata», San Cataldo 1994;
  • E. Panofsky, Il significato nelle arti visive, Einaudi, Torino 2010;
  • G. Restifo, La popolazione siciliana del Seicento, in La popolazione italiana nel Seicento: relazioni presentate al Convegno di Firenze, 28-30 novembre 1996, Clueb, Bologna 1999.

Autore del contributo per il blog “La Tutela del Patrimonio Culturale”: Emanuele Riccobene

Foto di Emanuele Riccobene. Ne è vietata la diffusione senza l’esplicito consenso dell’autore e/o l’indicazione dei credits fotografici, nonché del link relativo al presente articolo.

Le immagini, delle quali è indicata la fonte, sono inserite per puro scopo illustrativo e senza alcun fine di lucro.

Scritto in data: 31 luglio 2021

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About Emanuele Riccobene 21 Articles
Storico. Ha conseguito il master I° livello in "Esperti nella tutela del patrimonio culturale" presso l'Università "Roma Tre". Ha all'attivo pubblicazioni sulla storia politica, militare, economica e sociale della Sicilia. Sta inventariando il patrimonio culturale immateriale del Comune di Delia (CL).