L’art. 9 della Costituzione italiana alla luce della recente modifica

Foto di CQF-Avocat (da: https://www.pexels.com/)

Una persona, che con un nome di fantasia chiamerò Marco, aveva lasciato la sua terra quando ancora aveva diciotto anni. Abitava in una casa vicino al mare, che poteva ammirare soprattutto d’estate, quando era solito frequentarlo anche per fare solo un tuffo. Il posto era disabitato, non c’erano case d’intorno e il centro del paese lo si poteva raggiungere in macchina o, come si faceva allora, in bicicletta.

Sul costone di una roccia, quasi arroccato a picco sull’acqua, c’era un rudere – giusto quattro mura – all’interno del quale d’estate era solito ospitare un distaccamento della marina militare.

Marco andò via e per molti anni – tanti anni – stette lontano dal suo paese.

Un giorno però, forse per l’avanzare dell’età, la nostalgia lo prese e iniziò a premergli il cuore: doveva ritornare. E ritornò.

Prima di raggiungere il proprio alloggio, volle passare davanti al mare per osservare quel costone di roccia sul quale era adagiato il rudere della marina militare e magari ritrovarvi – chissà – qualche conoscente dell’epoca.

Superato il tratto di strada immediatamente dopo la curva che immetteva al mare, notò con stupore e delusione che la zona era occupata da case. Ogni minimo spazio era ormai destinata alle abitazioni. Quel mare che aveva tanto amato non si riusciva più a scorgere.

Dovette parcheggiare l’auto lungo il ciglio stradale e avviarsi, seguendone la direzione. Da lontano, riuscì a individuare la riva e una folla di persone in spiaggia, ma, nonostante ogni sforzo lui facesse, non gli riusciva proprio di vedere quel rudere. Al suo posto, infatti, svettava un’impressionante struttura alberghiera piena di vacanzieri che prendevano il sole in spiaggia sotto agli ombrelloni perfettamente allineati.

Avvertì in quel momento una frustata al cuore.

Non ricordava più niente di quel posto; non era più suo quel posto, quel mare, e si rammaricò del fatto che non avesse alcuna foto di come fosse in passato. Lo aveva dimenticato, e non si sentì più lui.

Vorremmo avere la presunzione questo mese di aprire l’intervento in modo insolito, partendo dalla narrazione, perché noi crediamo che il narrare, qualità insita in ogni persona, sia la dimensione naturale per comunicare.

Nel periodo degli anni ’50, ’60 e ‘80, quindi dal Dopoguerra e fino a tutto il periodo del boom economico, il nostro Paese, soprattutto nel meridione, ha assistito ad una imperante speculazione edilizia grazie alla quale, in particolare i sistemi mafioso-criminali, hanno conseguito ingenti patrimoni finanziari ed economici.

Era anche il periodo della c.d. lottizzazione, ove, grazie anche alla connivenza di alcune amministrazioni locali che attraverso una orientata predisposizione dei piani regolatori, venne di fatto consentita una irreversibile devastazione di intere aree naturalistiche all’epoca, purtroppo, non ancora tutelate da norme giuridiche.

Le denunce sociali sporte anche da alcuni intellettuali, tra i cui spiccarono Italo Calvino e Pier Paolo Pasolini per citarne solo alcuni, non servirono tuttavia a sollecitare in modo efficace la coscienza civile a causa della moda del tempo, tutta orientata verso l’affermazione di logiche di sfruttamento economico del territorio, rivelatesi dannose per il nostro patrimonio culturale e, soprattutto, paesaggistico.

Infatti, già verso la fine degli anni ’70 e soprattutto nel corso del decennio successivo (gli anni ’80 sono considerati gli anni del secondo boom economico dopo quello degli anni ‘ 60), iniziano a evidenziarsi i gravi danni ambientali legati allo sviluppo industriale (l’area di Priolo Gargallo, nella provincia di Siracusa, costituisce al riguardo un esempio paradigmatico), che purtroppo avranno poi il merito di riverberarsi sulle generazioni future, creando loro un vulnus irreversibile.

Sebbene i pur notevoli passi avanti fatti non consentano di proclamare vittoria, deve tuttavia evidenziarsi che, con il passare degli anni e alla luce delle disastrose evidenze, si è pian piano sviluppata prima a livello internazionale e poi nazionale una nuova coscienza, in alcuni casi incarnata da lungimiranti amministratori, che ha iniziato a valutare gli effetti del progresso industriale sull’ambiente.

È in questa ottica che per esempio nasce e poi si afferma, prima a livello internazionale (Dichiarazione di Rio) poi a livello europeo (Trattato di Maastricht, Costituzione europea e Trattato sul funzionamento della U.E.) e anche nazionale (Costituzione italiana e D.Lgs.vo n. 156/2006) il c.d. «principio di precauzione», istituto sostanzialmente concepito per valutare i fattori di rischio dell’impatto ambientale per imputarli al soggetto che inquina.

Proprio nell’ordinamento italiano lo scorso 8 febbraio, per opera della relativa proposta di legge costituzionale, è stata apportata un’importante modifica all’art. 9 della Costituzione, il quale ora così recita:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Nel rimandare a quanto già detto in un precedente nostro intervento sulla tutela costituzionale del patrimonio storico e artistico e del paesaggio, dobbiamo ora soffermarci a spendere qualche parola sul nuovo testo aggiunto.

Il nuovo testo dell’art. 9 della Costituzione, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, riconosce il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, nonché un principio di tutela degli animali.

La tutela che ne esce dall’assetto della Costituzione è quindi quadripartitica: patrimonio culturale-paesaggistico; patrimonio ambientale; patrimonio della biodiversità e degli ecosistemi; patrimonio faunistico.

In una parola la nostra esistenza, costituita da tutti i fattori vitali ed esistenziali che consentono l’individuazione della nostra appartenenza alla sfera degli esseri viventi e il mantenimento della nostra identità storico-culturale.

Ma dove nasce l’esigenza di inserire, addirittura in un testo normativo di rango costituzionale, la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali? È lo stesso testo normativo che tra le righe ci fornisce la risposta: anche nell’interesse delle future generazioni.

Non lo troverete scritto in nessun testo giuridico, ma il nuovo dettato costituzionale compreso all’art. 9 ha il merito di voler preservare la nostra identità o – se preferite – i nostri ricordi. Vuole evitare che le nostre vite cadano nell’oblio.

Insomma, quell’art. 9 è lì, a baluardo della nostra memoria e del nostro futuro, e probabilmente Marco, se al suo tempo ci fosse stata la Costituzione, quella frustata al cuore non l’avrebbe mai ricevuta.

Autore del contributo per il blog “La Tutela del Patrimonio Culturale”: Leonardo Miucci

Scritto in data: 4 aprile 2022

Il contributo è scaricabile in formato pdf al seguente link.

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About Leonardo Miucci 48 Articles
Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, precedentemente in servizio presso la Sezione TPC di Siracusa