L’autocertificazione di arte contemporanea

Foto di Zaksheuskaya (da: https://www.pexels.com/)

Parleremo in questo intervento della esportazione dei beni culturali, un argomento in realtà del quale abbiamo già visto in un precedente articolo pubblicato nel mese di ottobre dello scorso anno le ipotesi delittuose previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In questa occasione, però, tratteremo alcuni aspetti più specifici riguardanti gli obblighi di legge attualmente previsti alla luce di una modifica normativa intervenuta nel 2020

È necessario, tuttavia, fare un brevissimo cenno delle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la circolazione dei beni culturali.

Come è noto il Codice distingue tre ipotesi di circolazione dei beni culturali, ossia: l’uscita definitiva (art. 65); l’uscita temporanea per manifestazioni (art. 66); altri casi di uscita temporanea (art. 67).

Il Codice impone un divieto assoluto di uscita definitiva (esportazione) dei beni culturali indicati nell’art. 10, commi 1, 2 e 3. Si tratta di beni culturali di proprietà pubblica e privata quando, per questi ultimi, sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (art. 13).

Inoltre è previsto un divieto assoluto all’esportazione dei beni di proprietà pubblica «che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’articolo 12», nonché «dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all’articolo 10, comma 3, e che il Ministero …, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall’uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale … ».

Il Codice contempla, poi, agli articoli 66 e 67, le ipotesi di uscita temporanea per manifestazioni o per altre esigenze.

Vediamo ora quali sono gli obblighi e le eccezioni previste in tema di esportazione (definitiva o temporanea dei beni culturali).

Iniziamo col dire che chi intende fare uscire definitivamente dal territorio dello Stato un bene culturale ha l’obbligo di ottenere l’attestato di libera circolazione (art. 68), sempre che il bene rientri tra le categorie esportabili, le cui modalità per ottenerlo sono già state illustrate nell’articolo del mese di ottobre 2020 cui si rimanda.

Il Decreto Ministeriale 17 maggio 2018, n. 246, ha introdotto una serie di eccezioni, prevedendo, per alcuni beni culturali, l’autocertificazione in luogo dell’attestato di libera circolazione.

Le norme precedentemente in vigore sulla circolazione delle opere d’arte prevedevano che le opere appartenenti ad un artista non vivente e che avevano più di 50 anni venissero sottoposte al previo controllo degli Organi deputati (Ufficio esportazione).

Dette norme non prevedevano soglie di valore del bene; l’Ufficio Esportazione era tenuto a valutare il rilascio o il diniego dell’attestato di libera circolazione, tenendo in considerazione i criteri stabiliti da una Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione. In sostanza gli organi competenti verificavano se «l’esportazione del bene culturale fuori dai confini nazionali comportava o meno un inammissibile depauperamento del patrimonio culturale nazionale e la congruità del valore dell’oggetto, che veniva indicata dal richiedente al momento della domanda».

Le nuove disposizioni contenute nel D.M. 31 luglio 2020, n. 367 c.d. «Decreto Franceschini» prevedono alcune peculiarità, tra le quali:

  • l’elevazione della soglia temporale da 50 a 70 anni: le opere, ancorché di autore non vivente, ma al di sotto dei 70 anni, non potranno essere bloccate per l’esportazione; 
  • le opere sotto i 70 anni ma sopra i 50 possono essere oggetto di tutela se presentano un interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
  • l’introduzione della soglia di valore, che non superi € 13.500, di un’opera realizzata da oltre 70 anni, per la quale, in caso di esportazione, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicata anche come «Autocertificazione di arte contemporanea» in luogo dell’attestato di libera circolazione.

L’autocertificazione deve contenere, oltre alla dichiarazione vera e propria, anche i dati del dichiarante, l’elenco sintetico delle opere e deve essere sottoscritta dal dichiarante, nonché deve allegare le schede dei beni che compongono la spedizione, con i dati descrittivi delle opere e la fotografia.

Il valore del bene dovrà essere comprovato dall’ufficio esportazione presso il quale è presentata la dichiarazione, il quale è tenuto ad esaminare la seguente documentazione:

–      «le fotografie del bene e la fattura da cui risulti il prezzo di aggiudicazione ovvero il prezzo di vendita della cosa, nel caso in cui il bene sia stato oggetto negli ultimi tre anni di una compravendita all’asta o tramite un mercante d’arte»;

–      «le fotografie del bene e una copia del contratto sottoscritto dalle parti o, in mancanza, una scrittura congiunta delle parti resa davanti a un pubblico ufficiale abilitato a riceverla da cui risulti il prezzo di acquisto, nel caso in cui lo stesso bene sia stata oggetto di cessione fra privati negli ultimi tre anni»;

–      «nel caso in cui la cosa sia destinata all’estero per essere venduta all’asta, una fotocopia della pagina del catalogo d’asta da cui risulti la data dell’asta con le necessarie fotografie ed una stima massima della cosa non superiore ad euro 13.500, se disponibile, ovvero del mandato a vendere o del contratto di deposito sottoscritti dalle parti con l’indicazione di una stima massima della cosa non superiore ad euro 13.500 o, in alternativa, una valutazione sottoscritta della casa d’aste».

Occorre aggiungere che il valore dichiarato potrà in ogni caso essere comprovato, alternativamente, da una stima di un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici del tribunale, oppure dall’ufficio esportazione, previa materiale presentazione del bene.

Quindi, riassumendo, le attuali disposizioni prevedono che per l’esportazione di beni culturali appartenenti ad autore non vivente, la cui realizzazione risalga ad oltre 70 anni e avente valore non oltre € 13.500, non è più necessario l’attestato di libera circolazione, bastando la mera autocertificazione secondo le modalità che abbiamo sopra indicato.

Le nuove regole, pur favorendo ovviamente una più facile e veloce esportazione di opere d’arte rispetto al passato, tengono altresì conto dell’esigenza di mantenere integro e quindi conservare il nostro patrimonio culturale, anche di provenienza privata.

Autore del contributo per il blog “La Tutela del Patrimonio Culturale”: Leonardo Miucci

Scritto in data: 20 maggio 2021

Il contributo è scaricabile in formato pdf al seguente link.

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About Leonardo Miucci 48 Articles
Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, precedentemente in servizio presso la Sezione TPC di Siracusa