Regole in materia di circolazione di beni culturali: la soglia di valore

Foto di Engin Akyurt (da: https://pixabay.com/)

A chiusura di quest’anno, con riguardo agli argomenti di natura giuridica trattati all’interno del Blog, desideriamo parlare della circolazione dei beni culturali in ambito internazionale, con specifico riferimento delle norme che disciplinano l’esportazione di opere che presentano un valore economico contenuto in una determinata soglia prevista dalla legge.

La materia è stata oggetto di alcune modifiche apportate negli ultimi anni, che hanno interessato sia il Codice dei beni culturali e del paesaggio, per ciò che concerne gli obblighi previsti a carico dei soggetti interessati, sia il Codice penale per gli aspetti di natura sanzionatoria in caso di violazione delle norme che disciplinano la materia.

Il Capo V del Titolo I del Dlgs.vo n. 42 del 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», agli artt. 64-bis e seguenti, detta norme in materia di «Circolazione in ambito internazionale» dei beni culturali, dichiarando anzitutto le finalità del controllo da parte degli organi preposti e disponendo specifici obblighi al fine di garantirne la tutela.

Il controllo sulla circolazione internazionale delle cose di interesse culturale è una funzione di interesse nazionale, che viene esercitata dagli organi preposti in osservanza della legge e delle Convenzioni internazionali e comunitarie ed è finalizzata a «preservare l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti», i cui beni non possono essere assimilati alle merci.

Il Codice prevede due tipologie di uscite dal territorio nazionale dei beni culturali: l’uscita definitiva (art. 65) e l’uscita temporanea (artt. 66 e 67). In linea di principio viene affermato che alcuni beni culturali sono espressamente sottratti alla loro uscita definitiva dal territorio della Repubblica; altri possono essere temporaneamente esportati, previo rilascio dell’attestato di libera circolazione; e altri ancora possono essere esportati previa presentazione di una autocertificazione.

Infatti, l’art. 65 del Codice afferma che è vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali di proprietà pubblica, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, oppure di proprietà privata quando è intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 dello stesso Codice. Inoltre, è altresì vietata l’uscita dei beni di proprietà pubblica, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale di cui all’art. 12 del Codice; dei beni appartenenti a privati che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ovvero ancora degli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante, le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale, le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante in ragione del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere …, le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione, nonché le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, diversi da quelle sopra citate, e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano un eccezionale interesse.

Al di fuori di questi casi, è possibile ottenere l’autorizzazione attraverso il rilascio dell’attestato di libera circolazione ad esportare beni, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, ad esclusione dei reperti archeologici, sia superiore ad euro 13.500, oppure gli archivi ed i singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale, nonché le fotografie, i mezzi di trasporto, strumenti per la scienza a chiunque appartengano.

Vediamo, infine, qual è la categoria di beni culturali per i quali, non essendo prevista l’autorizzazione, è richiesta un’autocertificazione.

Ai sensi del 4° comma dell’art.  65 del Codice non è, infatti, soggetta ad autorizzazione l’uscita delle opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché delle cose che presentino interesse culturale, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per i reperti archeologici.

In tali casi, in virtù del comma 4-bis dell’art. 65 del Codice, l’interessato ha l’onere di dimostrare al competente ufficio di esportazione, attraverso un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione.

Dunque, tralasciando l’analisi dell’iter amministrativo relativo al rilascio dell’attestato di libera circolazione, ovvero al suo diniego, avendo già trattato tali questioni in altro precedente intervento a cui si rimanda, è bene focalizzare l’attenzione sull’ipotesi di esportazione di beni culturali per la quale è prevista la mera autocertificazione.

Fino all’estate del 2017 la legge allora in vigore richiedeva sempre – senza alcuna distinzione – l’attestato di libera circolazione in caso di esportazione all’estero di beni culturali.

Accadeva poi che il Parlamento in data 14 agosto 2017 approvava la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», con la quale, oltre ad apportare alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, introduceva la possibilità di esportare alcuni beni culturali – specificamente indicati – attraverso la mera presentazione di autocertificazione (art. 64, commi 4° e 4°-Bis del Codice), onerando il competente Ministero a adottare il relativo decreto che prevedesse le rispettive procedure e modalità.

Il nuovo regime così introdotto dalla riforma prevede che, affinché possano esportarsi beni culturali con la mera presentazione dell’autocertificazione, debbano ricorrere specifici presupposti, quali: deve trattarsi di opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settant’anni; oppure cose che presentino interesse culturale, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settant’anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500. Ne sono esclusi i reperti archeologici.

Il Decreto Ministeriale 17 maggio 2018, n. 246, adottato dall’allora Ministero per le Attività Culturali e del Turismo, prevede che la persona interessata presenti una autocertificazione secondo il modello indicato nello stesso decreto con la quale si assume la responsabilità che il bene non rientri tra quelli per cui è prevista l’autorizzazione. Il decreto detta procedure diverse a seconda che si tratti di opere realizzate da meno di settanta e oltre i cinquanta anni, oppure di opere realizzate da oltre settanta anni e con un valore fino a € 13.500,00. Nel primo caso, l’ufficio esportazione può chiedere entro dieci giorni dalla richiesta la presentazione fisica dell’opera e laddove reputi che questa presenti un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione, ne avvia il procedimento per la conseguente dichiarazione di interesse. Nel secondo caso, fermo restando i requisiti di «soglia temporale», il valore del bene dovrà essere comprovato dall’ufficio esportazione sulla base di specifica documentazione, quali fotografie, eventuali contratti di precedente compravendita tra terzi, le fatture, i cataloghi d’asta qualora l’opera sia stata oggetto di precedente aggiudicazione, ovvero da una stima di perito o mediante presentazione fisica del bene allo stesso ufficio esportazione. Anche in questo caso, l’ufficio esportazione, in presenza di beni o opere di interesse eccezionale, può disporre l’avvio del procedimento per la relativa dichiarazione e finanche procedere ad acquisto coattivo.

L’autocertificazione, cui l’interessato è tenuto a presentare, è una «dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà», ossia il documento, sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal D.P.R., 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazione mendace il soggetto, per espresso rinvio dell’art. 76 del D.P.R., viene assoggettato alla sanzione prevista all’art. 518-undecies del codice penale, laddove è sancito che chiunque renda dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

In conclusione possiamo affermare che la modifica apportata al Codice dei beni culturali e del paesaggio ha consentito di snellire il lavoro burocratico degli uffici di esportazione, assegnando la responsabilità limitata ai soggetti interessati dei movimenti di quei beni che presentano una soglia di valore e temporale e, al tempo stesso, legittimando le iniziative degli organi preposti nel caso ci si trovasse in presenza di beni che presentino un interesse eccezionale.

Bibliografia e sitografia:

Codice dei beni culturali e del paesaggio e leggi collegate (su: www.altalex.com)

Codice Civile, ed. 2022, Cedam Wolters Kluwer

Codice Penale, ed.2022, ed. 2022, Cedam Wolters Kluwer

Autore del contributo per il blog “La Tutela del Patrimonio Culturale”: Leonardo Miucci

Scritto in data: 4 dicembre 2022

Il contributo è scaricabile in pdf al seguente link.

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About Leonardo Miucci 48 Articles
Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, precedentemente in servizio presso la Sezione TPC di Siracusa