Reliquiari e reliquie: furti, falsificazione e commercio illecito. Breve approfondimento sugli aspetti devozionali e legislativi

Tra i recuperi effettuati dalle Forze dell’Ordine rientrano spesso i beni culturali ecclesiastici, categoria in cui sono compresi i reliquiari, intesi sia come “semplice” contenitore, che insieme alla reliquia vera e propria. Esaminiamo nello specifico il meccanismo che ruota intorno alla questione “reliquiari/reliquie”.

Nell’antichità, commercio e spostamento di reliquie erano pratiche autorizzate. I fedeli, che si recavano in pellegrinaggio presso le tombe dei santi e dei martiri, riportavano con loro le cosiddette reliquie ex contactu. Poteva trattarsi di pezzetti di stoffa venuti a contatto con le tombe venerate, oppure dell’olio delle lucerne che ardeva presso i luoghi di culto. Le reliquie venivano, inoltre, usate dal clero per consacrare gli altari, o edifici stessi, quindi chiese e basiliche.

Il commercio delle reliquie si intensificò nel corso del Seicento e del Settecento, con i corpisantari, personaggi specializzati che, per ordine delle gerarchie ecclesiastiche, estraevano corpi martiriali dai sepolcri collocati nei cimiteri cristiani antichi, le catacombe. Purtroppo fu nello stesso periodo che tali luoghi di sepoltura furono letteralmente devastati. Numerose furono le spoliazioni di corpi (non solo santi) e di oggetti di corredo, elementi fondamentali che, attualmente, avrebbero fornito agli archeologi molti più dati per una corretta ricostruzione storica.

Oggi il commercio di reliquie è vietato dal Canone 1190 del Codice di Diritto Canonico che, infatti, riporta:
1. È assolutamente illecito vendere le sacre reliquie.
2. Le reliquie insigni, come pure quelle onorate da grande pietà popolare, non possono essere alienate validamente in nessun modo né essere trasferite in modo definitivo senza la licenza della Sede Apostolica.
3. Il disposto del comma 2 vale anche per le immagini che in taluna chiesa sono onorate da grande pietà popolare.

Il Codice di Diritto Canonico è molto chiaro in merito, specificando anche come non sia consentita l’alienazione. Le opere d’arte sacra, inclusi i reliquiari, non sono proprietà del singolo ecclesiastico, ma
di tutta la comunità religiosa. Quest’ultimo punto viene specificato ulteriormente dalla Constitutio Lumen Gentium, promulgata da papa Paolo VI nel novembre del 1964, al termine dei lavori del Concilio Vaticano II. Il Pontefice puntualizzava come la Chiesa fosse autorizzata a servirsi di beni temporali per compiere la missione di salvezza iniziata da Cristo e per condurre la sua esistenza terrena. Un bene religioso, in tal senso, non sarebbe stato considerato solo come un semplice oggetto, ma come mezzo per diffondere gli ideali e i valori cristiani.

Proprio per tale motivo, il permesso di compravendita o di cessione ad altra chiesa dei beni ecclesiastici può essere concesso solo ed esclusivamente dal vescovo in persona; inoltre, non è autorizzata la vendita degli stessi beni per ricavarne profitto.

Stabiliti questi punti, sarà possibile comprendere con più chiarezza la questione specifica delle reliquie. La reliquia di per sé è un oggetto di devozione da parte della Chiesa cattolica e dei fedeli. Essendo lo Stato laico, in caso di furto, non si interessa al recupero della reliquia in sé, bensì dell’oggetto reliquiario, laddove venga sporta regolarmente denuncia da parte dell’Ente ecclesiastico. L’oggetto reliquiario può includere o meno la reliquia.

A tal proposito, un problema molto diffuso, nonostante il divieto, consiste nella compravendita di reliquie false. Nel mondo del web, ma non solo, sono centinaia – se non di più – le reliquie in commercio, di cui la gran parte false. I venditori puntano sia sull’ignoranza in materia legislativa, che soprattutto sulla devozione dei fedeli che farebbero di tutto per poter possedere un oggetto dal valore sacro. La reliquia originale, generalmente, deve essere munita di bolla di autentica firmata dal vescovo, mentre il reliquiario dovrebbe presentare il bollo in ceralacca con opportuno sigillo. Logicamente, i falsari possono adoperarsi per eseguire riproduzioni contemporanee anche di questi due ultimi elementi.

Reliquie in vendita su eBay (foto tratta da http://www.antoniolombatti.it)

Dal punto di vista legislativo, il reato che si configura in questo caso è quello di truffa, solo ed esclusivamente se l’acquirente, accortosi dell’inganno, sporge denuncia (reato a querela di parte).

Le reliquie possono essere rilasciate, per soli scopi religiosi, da particolari Enti autorizzati dalla Chiesa stessa, tra i quali rientra il monastero di clausura delle monache domenicane di S. Maria del Rosario a Monte Mario (Roma). Il settore inerente le reliquie è controllato, all’interno della Chiesa, dalla Congregazione delle Cause dei Santi e dall’Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma.

Perché, quindi, tra i recuperi vediamo numerose volte anche i reliquiari (con o senza reliquie)? I beni culturali ecclesiastici, indipendentemente dalla devozione e quindi dall’aspetto per così dire sacro, sono oggetti di antiquariato, dal valore più o meno elevato, frequentemente obiettivo dei ladri. Si tratta di manufatti di modeste dimensioni, talvolta inseriti all’interno di teche sprovviste di sistemi di allarmi opportuni e perciò facile preda. Non si dimentichi, ovviamente, il caso di quei luoghi di culto chiusi per mancanza di fedeli, o a causa di calamità naturali (es. sisma). Ancora oggi, purtroppo, le chiese sono infatti le strutture più soggette ai furti di opere d’arte per carenza di sistemi di sorveglianza, così come biblioteche ed archivi ecclesiastici, secondo quanto indicato nell’ultimo report dell’Attività Operativa 2018 del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Reliquiario a medaglione con due reliquie di Santi. Retro con sigillo. Bottega umbra sex. XIX (tratto da https://www.beweb.chiesacattolica.it, a solo scopo illustrativo)

La tutela dei beni culturali ecclesiastici, nella cui categoria – come abbiamo visto – rientrano anche i reliquiari, è possibile grazie a intese strette tra lo Stato Italiano e lo Stato Città del Vaticano, in primis l’accordo di revisione al Concordato Lateranense (Accordo di Villa Madama) del 1984 in cui si riporta, in particolare all’art. 12, che:

“1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe. Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie”.

In merito all’art 12. comma 2, si specifica che l’onere di custodia, manutenzione e conservazione, oltre che la possibilità di procedere con scavi e ricerche all’interno delle catacombe cristiane spetta alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

Infine, è importante indicare due fondamentali pubblicazioni riguardanti sia le iniziative di catalogazione e di progressivo censimento dei beni ecclesiastici effettuate dalle Diocesi, che le buone pratiche di tutela e sicurezza da applicare:

Bibliografia essenziale:

  • Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense (link).
  • Istruzione su “Le reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione”, Congregazione delle Cause dei Santi, Roma 2017 (link).
  • L. Cresci, Business reliquie: ogni anno 300 rivendute online, in “La Stampa” (12.06.2017) (link).
  • V. Fiocchi Nicolai, Origine e sviluppo delle catacombe romane, in V. Fiocchi Nicolai, F. Bisconti, D. Mazzoleni (edd.), Le catacombe cristiane di Roma. Origini, sviluppo, apparati decorativi, documentazione epigrafica, Regensburg 2002, pp. 9-70.
  • D. Mazzoleni, M. Perraymond, Documenti letterari e testimonianze archeologiche, Roma 2006.
  • Panorama, Il business delle reliquie (11.02.2014) (link).
  • F. Passaseo, La tutela dell’interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra ius conditum e ius condendum, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, n. 7 (2018), pp. 1-29.
  • Tv2000, Il business delle reliquie in vendita nei negozi (31.05.2016) (link) .
  • Tv2000, Reliquie tra business e abusi, il Vaticano cambia le regole (24.04.2018) (link) .

Autore del contributo per il blog “La Tutela del Patrimonio Culturale”: Cristina Cumbo

Scritto in data: 5 aprile 2020

Il contributo è scaricabile in formato pdf al seguente link.

Le immagini, delle quali è indicata la fonte, sono inserite per puro scopo illustrativo e senza alcun fine di lucro.

Aggiornamento (03.07.2020): si legga anche “Looted skulls and human remains are being sold in black markets on Facebook”, su Live Science (02.07.2020): https://www.livescience.com/human-bone-trade-facebook.html?fbclid=IwAR3IT_EDIZzy6nFsBeFPl_jGfINNvKmMcFsO6SvR1goXB2z2htRRIKe7wKE

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About Cristina Cumbo 117 Articles
Archeologa e ricercatrice; Dottore di ricerca in Archeologia Cristiana; amministratrice, fondatrice e responsabile del blog #LaTPC, nonché della pagina Facebook "La Tutela del Patrimonio Culturale". Ha frequentato il primo corso di perfezionamento in tutela del patrimonio culturale in collaborazione con il Comando Carabinieri TPC presso l'Università di Roma Tre (2013) e il Master annuale di II livello in “Strumenti scientifici di supporto alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale” attivo presso il medesimo ateneo (2019). Dal mese di gennaio 2022 al marzo 2024 ha collaborato con l'Institutum Carmelitanum di Roma conducendo ricerche su alcune chiese Carmelitane demolite e ricostruendone la storia. Attualmente è assegnista di ricerca presso l'ISPC - CNR, dove si occupa di analizzare storicamente il fenomeno del vandalismo sul patrimonio naturale e culturale in Italia per la redazione di linee guida funzionali alla mitigazione del rischio.