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Beni culturali e confisca senza condanna: quando l’apparenza non basta

Abbiamo a lungo dibattuto sulle pagine di questo Blog circa la natura dei beni culturali con particolare riferimento al requisito della culturalità inteso quale presupposto assoluto perché ad essi possano applicarsi le norme a loro tutela, sia quelle contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia quelle penali contemplate nel Titolo VIII-bis del Codice Penale.

Il riconoscimento del carattere della culturalità fa discendere, infatti, tutta una serie di conseguenze ed effetti giuridici di natura sostanziale e processuale.

Giusto per fare alcuni esempi: pensiamo al diritto di prelazione riconosciuto alla pubblica amministrazione su un bene privato sottoposto a vincolo culturale che il proprietario intende alienare e al relativo onere della denuncia da parte di questi; oppure all’obbligo della denuncia all’ufficio esportazione al fine del rilascio dell’attestato di libera circolazione in caso di fuoriuscita del bene culturale; oppure, ancora, all’obbligo della denuncia entro le ventiquattrore in caso di rinvenimento fortuito di reperti archeologici; e, infine, a tutti i delitti previsti in danno del patrimonio culturale la cui realizzazione passa dalla necessaria essenza culturale del bene oggetto materiale del reato.

Gli esempi che potremmo fare sono veramente tantissimi e citarli tutti non ha alcuna utilità in questa sede. Ciò che conta, invece, è cercare di comprendere invero quali sono i criteri che permettono di giungere alla definizione della culturalità di un bene per evitare che tutte le cose, che in apparenza presentano elementi riconducibili al carattere storico-artistico, possano essere indistintamente considerate di natura culturale, senza che alla base di tale considerazione vi sia un previo studio supportato da valida e inoppugnabile argomentazione scientifica.

Proveremo, quindi, ad analizzare la questione prendendo le mosse da un caso tratto dalla realtà che è stato oggetto di esame della Suprema Corte di Cassazione[1].

Poniamo la seguente vicenda.

Accade che il Tribunale disponga la confisca di una serie di beni ritenuti di interesse culturale in quanto di verosimile natura archeologica, nonostante il procedimento penale a carico dei soggetti imputati del delitto di “Uscita o esportazione illecita di beni culturali” ex art. 518-undecies c.p. si sia concluso con una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato.

In sede di ricorso promosso dinanzi alla Corte di Cassazione, gli stessi imputati lamentano che il Tribunale avesse disposto la confisca dei beni ritenendoli culturali sulla base di una mera nota del Ministero dei Beni Culturali, alquanto datata, e redatta su base «fotografica e in modo frettoloso» in virtù della quale veniva affermata la presunta sussistenza del requisito della culturalità dei beni, senza tuttavia che il giudice di merito avesse considerato il contenuto della perizia di parte nella quale si affermava come i beni fossero in realtà riproduzioni industriali moderne prive di ogni entità culturale.

Prima di procedere oltre, è necessario dare un cenno agli istituti della prescrizione e della confisca.

La prescrizione è una causa di estinzione del reato che agisce in virtù del lasso temporale trascorso dalla sua consumazione (in realtà la norma detta diverse disposizioni a seconda del tipo di reato commesso. Si rimanda all’art. 158 c.p. per la dettagliata elencazione). In altri termini, trascorso il tempo richiesto dalla norma, più o meno lungo a seconda del reato commesso e fatta eccezione per alcuni di essi per i quali l’istituto non è applicabile (per esempio, nell’omicidio o comunque in relazione ai reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo), lo Stato perde interesse a punire il colpevole perché l’azione criminosa di questi non è più avvertita dal contesto sociale. La società, anch’essa nella qualità di parte offesa, “dimentica” l’offensività arrecata dal reato e non avverte più il bisogno di punire il colpevole. L’azione del tempo, come un balsamo, ricuce la ferita.

In sede di giudizio il giudice, omesso ogni accertamento del fatto-reato, emetterà una sentenza di proscioglimento della persona imputata per sopraggiunta prescrizione del reato.

La confisca, dal punto di vista dottrinale, consiste in una pena accessoria nel senso che consegue alla condanna del soggetto responsabile del reato; dal punto di vista fattuale essa consiste nella espropriazione da parte dello Stato di cose che risultano connesse all’attività criminosa.

Il Codice Penale prevede una serie di casi in cui la confisca è obbligatoria oppure facoltativa (per una maggiore individuazione si rimanda agli artt. 240 e 240-bis c.p.).

In questa sede è necessario un cenno all’istituto in relazione alla condanna per delitto in danno del patrimonio culturale e chiedersi se sia legittimo disporne in presenza di sentenza di assoluzione, ovvero di proscioglimento per intervenuta prescrizione.

Sulle pagine di questo Blog affrontammo a suo tempo la disamina della confisca di beni culturali quali proventi di attività delittuosa (https://latpc.altervista.org/la-confisca-del-bene-culturale-illecitamente-esportato-allestero/), e tuttavia appare utile ribadire che in virtù dell’art. 518-duodevicies c.p. il legislatore ha optato per una confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, con l’unica eccezione per il caso in cui dette cose appartengano a persone estranee al reato. Analoga opzione è specificamente prevista in caso di delitto di esportazione illecita di bene culturale: «Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all’articolo 518-undecies, che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell’articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando».

La disposizione sottolinea due aspetti importanti: 1) l’obbligatorietà della confisca con la sola eccezione della estraneità della persona proprietaria rispetto al reato; 2) pari obbligatorietà anche in caso di estinzione del reato, quindi in caso di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione.

A questo punto una domanda incombe: premesso che il proscioglimento per intervenuta prescrizione non implica l’accertamento della responsabilità personale e del fatto-reato, come è possibile allora disporre comunque la confisca di beni culturali se il giudice non ha potuto accertare il fatto-reato e, quindi, collegare quei beni all’attività criminosa del soggetto imputato?

La risposta ci viene fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, la Corte di Cassazione afferma anzitutto che anche nel caso in cui il processo penale instauratosi in relazione al reato di esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) si sia concluso con sentenza con la quale non sia stata pronunziata la condanna del prevenuto, tuttavia deve essere disposta «in ogni caso» la confisca, ai sensi dell’art. 518-duodevicies c.p., delle cose oggetto del procedimento, salvo il caso in cui la cosa appartenga a persona estranea al reato, in quanto consiste in una misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento in capo ad un determinato soggetto di una responsabilità penale[2]. La stessa Corte aggiunge, poi, che l’applicabilità della confisca di beni culturali, qualora disposta in assenza di condanna penale (proscioglimento per prescrizione), richiede comunque l’accertamento del fatto di reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi[3].

La stessa Corte ha, inoltre, osservato che «la disciplina che impone la confisca dei “beni culturali” risponde ad una logica fondata sulla esistenza di una presunzione di proprietà statale e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti, con la conseguenza che essi, sulla base di una oramai ultrasecolare tradizione normativa, appartengono allo Stato italiano in virtù di disposizioni di legge rimaste sostanzialmente invariate anche a seguito della introduzione del dlgs n. 42 del 2004, e della sua successiva “codificazione” quanto agli aspetti strettamente penali operata per effetto della novella codicistica di cui alla legge n. 22 del 2022; la misura ablativa, pertanto, ha la finalità, precipuamente recuperatoria, di ripristinare materialmente la situazione di dominio che, ex lege, lo Stato vanta sui beni in questione[4]». A dire il vero, è bene precisare che la presunzione di proprietà statale dei beni culturali trova riferimento e applicazione esclusivamente in relazione ai beni di natura archeologica, come è nel caso in esame, e non anche a riguardo dei beni culturali tout court.

Ovviamente, tutto il discorso sin qui condotto poggia su un presupposto fondamentale dal quale si erano prese le mosse: i beni in questione devono rivestire la qualifica della culturalità.

Nel caso in esame – afferma ancora la Corte di Cassazione – non è stato chiarito da cosa il giudice di merito abbia ricavato l’attribuzione della qualifica di bene culturale delle cose sequestrate e confiscate, non apparendo esaustivo il richiamo al contenuto di una nota redatta dalla Soprintendenza poiché essa conterrebbe l’indicazione dei beni la cui esportazione è stata poi oggetto di contestazione penale, risultando però priva di un effettivo contenuto dimostrativo e ancora … «Né vale a colmare la richiamata lacuna motivazionale il riferimento al fatto che i beni di interesse archeologico si presumono essere di proprietà dello Stato, non essendo stati forniti elementi atti a fornire le ragioni per le quali si debba ricondurre la integralità dei beni in questione alla categoria dei beni di interesse archeologico, né essendo stata in qualche modo argomentata la successiva affermazione secondo la quale gli opponenti in sede di incidente di esecuzione non avrebbero “fornito alcuna prova idonea a vincere la richiamata presunzione di proprietà statale“».

A tutto ciò si aggiunga, inoltre, che il giudice di merito non aveva preso in considerazione il contenuto della perizia di parte nella quale si affermava che detti beni erano in realtà delle riproduzioni, creando così plausibili difetti di motivazione.

Il giudice è chiamato, infatti, a prendere in considerazione le valutazioni che gli vengono sottoposte, soprattutto quando esse riguardano «aspetti caratterizzati da specifici tratti di tecnicismo, che di regola esulano dal bagaglio delle competenze proprie dell’Autorità giudiziaria», proprio come accade in relazione ai beni culturali. In difetto, il provvedimento giurisdizionale ne risulta viziato e pertanto deve essere annullato.

Gli organi deputati alla tutela del patrimonio culturale sono chiamati alla scrupolosità delle loro determinazioni scientifiche. Non è sufficiente affermare apoditticamente la sussistenza del requisito della culturalità di un bene, ma è necessario spiegarne le ragioni, mostrando le motivazioni scientifiche su cui poggia l’argomentazione che conduce ad affermare la culturalità delle cose sottoposte al loro vaglio.

Cosa insegna questa vicenda conclusasi favorevolmente per l’imputato?

In termini generali insegna che le determinazioni contenute nei provvedimenti amministrativi e giudiziari, che investono i beni culturali, devono essere argomentate sul piano scientifico e logico-giuridico al fine, non solo di una corretta applicazione giurisdizionale delle norme, ma anche e soprattutto di una più proficua e meritevole tutela del patrimonio culturale. Di contro, adottando provvedimenti scevri da tali motivazioni, si corre il rischio di negare proprio quella tutela che si pretende di assicurare. Praticamente, un paradosso.

Bibliografia:

  • R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Giappichelli editore, Torino 2018.
  • Codice Penale e di Procedura Penale e Leggi Complementari, La Tribuna editore, 2026.
  • A. Crosetti, D. Vaiano, Beni culturali e paesaggistici, Giappichelli editore, Torino 2011.
  • G. Fiandaca, E. Musco, Diritto Penale Parte Generale. Zanichelli editore, Nona Edizione 2024.
  • R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, Nel Diritto editore, Molfetta 2018.
  • L. Mazza (a cura di), Le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Una prima lettura, Pacini Giuridica, Pisa 2023.
  • V. Roppo, Diritto Privato, Giappichelli editore, Torino 2024.

Sitografia:

Autore del contributo per il blog “La Tutela del Patrimonio Culturale”: Leonardo Miucci

Scritto in data: 3 maggio 2026

In copertina: Foto di Makalu da Pixabay

Le immagini, delle quali è indicata la fonte, sono inserite per puro scopo illustrativo e senza alcun fine di lucro.

Il contributo è scaricabile in formato pdf al seguente link.


[1] Cass. Pen. III Sz. Sent. n. 11308 del 28.10.2025.

[2] Cass. Pen., III Sez., n. 11269 del 20.4.2020.

[3] Cass. Pen., III Sez., n. 30687 del 5.8.2021.

[4] Cass. Pen., IV Sez., n. 25543 del 13.6.2023.

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Admin. Cristina Cumbo

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Pubblicato da Leonardo Miucci

Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, specializzato nella tutela del patrimonio culturale, già in servizio presso la Sezione T.P.C. di Siracusa, attualmente Comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Gela