Da piccolo chiedevo sempre a mia madre dove andasse una persona quando moriva.
La risposta non mi ha quasi mai soddisfatto; certo, un po’ mi incuriosiva, soprattutto per il fatto, così lei mi diceva, che, secondo tradizione, si usava mettere nella bara assieme al defunto oggetti a lui cari in vita e perfino monete, esattamente come avveniva, per esempio, nell’antica Grecia e non solo.
Le tombe antiche, i sarcofagi, le catacombe cristiane costituiscono esempi emblematici di come venissero celebrati i riti funebri e quale importanza fosse assegnata all’evento morte e alla sua rielaborazione da parte dei viventi.
È lecito chiedersi, quindi, se sia giusto apprestare anche a questi siti ed ai reperti in essi presenti, facenti parte del corredo funerario, la prevista tutela.
La domanda, in realtà, è retorica perché la risposta è insita in essa. Possiamo pacificamente affermare che i reperti, che compongono il corredo funerario e che costituiscono elementi essenziali per lo studio delle nostre civiltà, fanno senz’altro parte del patrimonio culturale ed è, dunque, necessario che vengano tutelati e conservati.
Se a ciò provvedono gli organi preposti attraverso l’applicazione delle leggi che disciplinano la materia, la vera domanda da porsi è la seguente: in che modo l’ordinamento assicura la propria tutela anche a questo tipo di beni culturali?
Il sistema di tutela del nostro patrimonio culturale e paesaggistico è soggettivamente costituito dal Ministero della Cultura e dagli Enti/uffici periferici, quali: le Soprintendenze; le Direzioni regionali Musei nazionali; i Musei, le aree e i parchi archeologici e altri luoghi della cultura; le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche; gli Archivi di Stato; le Biblioteche pubbliche statali.
In linea generale, tutti gli organi centrali e periferici svolgono funzioni di tutela e fruizione del patrimonio culturale nel rispetto della potestà legislativa assegnata dalla Costituzione allo Stato e alle Regioni. Infatti, allo Stato è riservata potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali[1]; è oggetto di potestà legislativa concorrente Stato e Regione la materia della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali[2].
L’attività di tutela viene svolta sul campo dal Comando Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale: “Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, istituito nel 1969, precedendo in tal modo di un anno la Convenzione Unesco di Parigi del 1970, è inserito funzionalmente nell’ambito del Ministero della Cultura quale Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, svolge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Il particolare settore di tutela è un comparto di specialità che è stato affidato in via prioritaria all’Arma con decretodel medesimo Ministero, che, nel confermare il ruolo di preminenza dell’Arma nello specifico settore, ha attribuito al Comando CC TPC la funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le Forze di Polizia”.[3]
Dal punto di vista oggettivo la tutela del patrimonio culturale (e archeologico) risulta in particolare disciplinata da un corpus normativo complesso e variegato di rango nazionale e internazionale.
Limitandoci all’ordinamento giuridico italiano[4] e volendo tracciare una mera ma efficace approssimazione, possiamo dire che il sistema comprende le disposizioni contenute anzitutto nella Carta Costituzionale, poi quelle del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e infine quelle contenute nel Titolo VIII-bis del Codice Penale.
È un sistema che si caratterizza specialmente per la sua organicità e sistematicità.
La Costituzione, anzitutto, pone tra i primi articoli del dettato costituzionale[5] la tutela del patrimonio storico artistico (e ambientale), a dimostrazione della preminenza che i padri costituenti hanno voluto assegnare a questa attività, quasi a volere sottolineare il filo rosso che intimamente lega la tutela con l’identità culturale come valore sociale, politico e, per l’appunto, culturale da preservare nel tempo.
Dalla Costituzione si dipana, poi, una più incisiva e concreta forma di tutela, che potremmo concepire come idealmente suddivisa in due branche: quella amministrativa, contenuta nelle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio[6], e quella penale, contenuta nelle norme del Codice penale riservate ai delitti contro il patrimonio culturale[7], che potremmo definire anche di natura eventuale.
Dell’una e dell’altra vediamo quali sono, rispettivamente, le norme e le fattispecie salienti con riguardo alla tutela del patrimonio archeologico, oggetto specifico del presente intervento.
Tra le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio occorre necessariamente citare quelle che, anzitutto, identificano il reperto archeologico come bene culturale. È essenziale, infatti, evidenziare che, affinché possano applicarsi tali norme di tutela, è necessario trovarsi dinanzi ad un bene culturale.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio dichiara che: “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.[8]
Inoltre, sono beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale[9], anche le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi[10].
Definita la questione relativa all’identificazione del reperto archeologico quale bene culturale, bisogna poi chiedersi se è possibile che il privato lo possa detenere.
In altri termini, e per ritornare un po’ da dove si era partiti, occorre domandarsi, sebbene pretestuosamente: Tizio, dopo aver scandagliato e scavato un terreno sottoposto a tutela archeologica e trovato monete antiche, può tenerle, venderle o semplicemente cederle?
Lo abbiamo detto tantissime volte su questo Blog, ma lo ripetiamo perché repetita juvant: i beni archeologici, ovunque e da chiunque rinvenuti, appartengono di diritto allo Stato[11].
Torneremo su questo aspetto tra un attimo. Ora è necessario puntualizzare alcune peculiarità insite nella domanda formulata. Tizio può legittimamente sondare il terreno con il suo metal detector? Dopotutto, sondare il terreno non costituisce propriamente un’attività illecita. Quante volte ci è capitato di vedere persone, munite di metal detector, che “esplorano” la spiaggia in orario serale? Commettono forse qualche reato costoro?
Infatti, le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio sanzionano con l’arresto fino ad un anno e l’applicazione di un’ammenda da euro 310 a euro 3.099 solo il comportamento di chi esegue ricerca archeologica senza la prevista concessione, ovvero di chi non denuncia il ritrovamento di beni culturali (archeologici) nel termine di ventiquattro ore[12]. Diversamente, se Tizio svolge un’attività di ricerca con metal detector su un’area archeologica, subentra la tutela penale in virtù della quale “è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell’amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge”[13].
Riprendiamo ora l’aspetto dell’appartenenza dei beni culturali. Abbiamo visto che i beni archeologici appartengono di diritto allo Stato quando sono da chiunque e ovunque rinvenuti.
Ma se Tizio possiede un’anfora greca dell’VIII sec. a.C. perché l’ha ereditata da un suo avo, incorre in un reato? Dopotutto, Tizio non ha rinvenuto, ma semplicemente ricevuto il bene per mortis causa. Perché mai, quindi, dovrebbe rispondere di reato?
In realtà, Tizio potrebbe comunque incorrere nella ricettazione di bene culturale se non dimostra[14], con documentazione appropriata e legittima, di aver acquistato o comunque ricevuto il bene archeologico in epoca antecedente al 1908[15]. Quindi, perché Tizio non risponda del delitto, è tenuto a produrre un atto di trasferimento della proprietà del bene (contratto di compravendita o testamento, per esempio), concluso in epoca antecedente al 1908.
Nella realtà è assai difficile che la persona riesca a provare una siffatta circostanza e comunque, quand’anche dovesse riuscirci, gli Enti preposti potranno sempre valutare l’adozione del vincolo sul bene[16].
Come si estrinseca, invece, la tutela penale dei beni culturali e in particolare archeologici?
I delitti commessi statisticamente con maggiore frequenza e incidenza in danno del patrimonio archeologico vanno dal furto, alla ricettazione, all’esportazione e importazione illecite e quindi al traffico, danneggiamento, distruzione e falsificazione (anche il delitto di falso riguarda con una certa rilevanza i beni archeologici), tutti delitti introdotti dalla L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022, che ha inserito l’intero titolo VIII-bis del codice penale, e di cui parleremo a tempo debito in successivi interventi.
In conclusione, dobbiamo quindi evidenziare che il nostro ordinamento giuridico considera di estrema importanza anche quei reperti che, se presi singolarmente, non riescono probabilmente a dirci molto, ma che se letti complessivamente e nel contesto in cui vengono rinvenuti restituiscono l’identità di quelle civiltà che ci hanno preceduto e che quindi è necessario, oltre che obbligatorio, tutelare.
Bibliografia:
- C. Bearzot, Manuale di storia greca, Il Mulino editore, Bologna 2015.
- R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Giappichelli editore, Torino 2018.
- A. Crosetti, D. Vaiano, Beni culturali e paesaggistici, Giappichelli editore, Torino 2011.
- R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, Nel Diritto editore, Molfetta 2018.
- N. Laneri, Archeologia della morte, Carocci editore, Roma 2013.
- D. Manacorda, Prima lezione di archeologia, Laterza editori, bari-Roma 2019.
- L. Mazza (a cura di), Le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Una prima lettura, Pacini Giuridica, Pisa 2023.
- V. Roppo, Diritto Privato, Giappichelli editore, Torino 2024.
Sitografia:
- www.carabinieri.it
- www.cortedicassazione.it
- www.cultura.gov.it
- https://dejure.lefebvregiuffre.it/
- www.njus.it
Autore del contributo per il blog “La Tutela del Patrimonio Culturale”: Leonardo Miucci
Scritto in data: 12 aprile 2026
In copertina: Foto di Barbaros Gültekin: https://www.pexels.com/it-it/foto/sabbia-statua-pietra-scatola-11965838/
Le immagini, delle quali è indicata la fonte, sono inserite per puro scopo illustrativo e senza alcun fine di lucro.
Il contributo è scaricabile in formato pdf al seguente link.
[1] Art. 117, comma 2, let. s), Cost.
[2] Art. 117, comma 3, Cost.
[3] Decreto del Ministero dell’Interno del 12 febbraio 1992, successivamente ribadito con Decreto del 28 aprile 2006.
[4] Tra le norme del diritto della U.E. una menzione va senz’altro fatta alla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali”, data a Nicosia il 19 maggio 2017, che ha come obiettivo quello di contrastare il traffico illecito di beni culturali che coinvolge in prima linea Stati come l’Italia e la Grecia, e ha un notevole impatto sia dal punto di vista del danno che tali beni subiscono, sia dal punto di vista economico, e pertanto anche quello di prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta dei beni culturali; rafforzare l’attività di prevenzione e la risposta del sistema di giustizia penale a tutti i reati di natura culturale; promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali.
[5] Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
[6] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
[7] Titolo VIII-bis artt. 518-bis – 518-undevicies c.p.
[8] Art. 10, comma 1, D.Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42.
[9] Art. 13 D.Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42.
[10] Art. 10, comma 3, D.Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42.
[11] Art. 91, comma 1, D.Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42 “Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.”.
[12] Artt. 90 e 175 D.Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, rispettivamente: “Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale”; “E’ punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all’
Articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’Articolo 90, comma 1, le cose indicate nell’Articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea”.
[13] Art. 707-bis c.p., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.
[14] Con onere a suo carico. Vi è qui un caso eccezionale di inversione dell’onere probatorio per il quale è l’imputato a dover dimostrare la sussistenza di un fatto e non la pubblica accusa come normalmente accade nel processo penale.
[15] Prima del 1908 sussisteva lacuna normativa per cui non era previsto l’appartenenza dei beni archeologici allo Stato. Solo successivamente, anche in forza di diverse pronunce della Corte di Cassazione, è stato normativizzato tale appartenenza.
[16] Art. 13 D.Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42.

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