La tutela del Patrimonio Culturale in Italia dalle origini alla Seconda Guerra mondiale – Parte 4: l’amministrazione delle Belle Arti dall’unità d’Italia ai primi anni del Novecento

Per poter affrontare l’argomento dell’amministrazione delle Belle Arti in Italia, occorre tornare agli ultimi decenni del XIX secolo e ai primi tentativi di riorganizzazione dopo l’Unità d’Italia. In particolare i primi mutamenti di carattere sostanziale si registrarono intorno alla seconda metà degli anni ’70 dell’Ottocento con il Regio Decreto del 7 agosto 1874, che istituiva, su tutto il territorio nazionale le Commissioni conservatrici dei monumenti e delle opere d’arte le quali rimasero praticamente immutate fino al 1907. Inoltre, l’intervento normativo del 1874 tramutava la Giunta Consultiva di storia, archeologia e paleografia in Consiglio Centrale di archeologia e di belle arti.

Il Ministro Ruggero Bonghi, con decreto del 28 marzo 1875, creava gli Ispettori onorari e istituiva, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, la Direzione centrale degli Scavi e dei Musei, trasformata poi dal Ministro Guido Baccelli in Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti. Il primo Direttore Generale fu l’archeologo Giuseppe Fiorelli (1881). Nel 1884 sotto il Ministero di Michele Coppino vennero istituiti l’Ispettorato agli Scavi e ai Monumenti e le Delegazioni Regionali per i Monumenti Nazionali, i quali avevano il compito di redigere la riforma dell’Elenco dei Monumenti Nazionali (Decreto Ministeriale 27 novembre 1884, attuato con Circolare del 6 giugno 1885, n. 775).

I delegati avrebbero dovuto anche vigilare sui monumenti censiti e indicare le opere per le quali fosse stato necessario un intervento di messa in sicurezza, svolgendo, quindi, non solo compiti di catalogazione, ma anche di conservazione. A Paolo Boselli si deve, invece, l’istituzione nel 1889 di dodici commissariati per le antichità e le belle arti, trasformati nel 1891 da Pasquale Villari in undici uffici regionali per la conservazione dei monumenti. La Direzione Generale venne smantellata e divisa in Direzione per l’Arte Antica e in Direzione per l’Arte Contemporanea (Regio decreto del 28 giugno 1891, n. 392).

Fu con il regolamento attuativo della legge n. 185 del 1902 e della legge del 1903, n. 242 (Regio decreto del 17 luglio 1904, n. 431, Regolamento per la esecuzione della legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d’antichità e d’arte) che emerse l’urgenza di riorganizzare gli uffici. La proposta di Regolamento, presentata da un gruppo di esperti a cui presero parte, tra gli altri, Adolfo Venturi e Corrado Ricci, prevedeva la sostituzione degli uffici regionali, qui già definiti, sul modello di Ravenna, in “Sovrintendenze” e divisi in tre categorie: ai monumenti; agli scavi, musei e oggetti di antichità; alle gallerie e agli oggetti d’arte (art. 1). Il capo II del Regolamento indicava anche quale fosse il personale addetto agli uffici delle Soprintendenze suddividendolo in categorie. La norma prevedeva la seguente suddivisione: “A. Sovrintendenti sugli scavi, sui musei e sugli oggetti d’antichità, e Sovrintendenti sulle gallerie e sugli oggetti d’arte; B. Sovrintendenti sui monumenti; C. Ispettori; D. Architetti; E. Disegnatori; F. Segretari e vice-segretari; G. Soprastanti; F. Custodi” (art. 16). Erano, inoltre, previste le figure degli Ispettori onorari, che, presenti in ogni capoluogo di provincia, vigilavano “sui monumenti e sugli oggetti di antichità o di arte esistenti nella provincia o nel territorio di loro giurisdizione” (art. 39). I soprintendenti e il personale tecnico e amministrativo dovevano essere assunti per concorso, così da garantire la presenza di personale qualificato. Rimaneva in atto la pratica della chiamata diretta solo per il personale di custodia e di servizio. Era prevista l’istituzione anche di Uffici per l’esportazione di oggetti d’arte e d’antichità nei quali avrebbero prestato servizio soprintendenti, architetti e ispettori residenti nei centri maggiori, dove avrebbero trovato sede tali uffici. Si prevedeva, inoltre, di sostituire le Commissioni Conservatrici provinciali con le Commissioni Regionali e la Giunta Superiore per la Storia e l’Archeologia con la Commissione Centrale per i monumenti e le opere di antichità e arte. La proposta di Regolamento venne sottoposta a varie modifiche. Il cambiamento di maggior rilievo e che mosse molte critiche fu quello di prevedere la nomina dei soprintendenti non per concorso ma per incarico diretto del Ministro. Inoltre si criticava la limitata autonomia dei soprintendenti rispetto agli organi consultivi, il carattere regionale delle soprintendenze, il diritto di acquisto di oggetti d’arte e di antichità.

La generale inadeguatezza del Regolamento n. 431 del 1904, portò ad avviarne una profonda revisione. Frutto del lavoro della Commissione nominata dall’allora Ministro Luigi Rava, presieduta dal senatore Cavasola e alla quale presero parte Corrado Ricci e Giovanni Rosadi, fu la Legge per gli Uffici e il Personale delle antichità e Belle Arti del 27 giugno 1907, n. 386, che rimpiazzò gli antichi uffici locali con sovrintendenze di cui confermava l’articolazione in tre rami, per competenze: ai monumenti; agli scavi e ai musei archeologici; alle gallerie, ai musei medioevali e moderni e agli oggetti d’arte. Gli uffici dovevano essere il più possibile decentrati sul territorio di modo da averne un maggior controllo ed esercitare una più forte azione di tutela nelle zone periferiche del Regno. Si abbandonava, così, la distinzione per regioni, individuando, invece, aree più omogenee dal punto di vista della storia artistica di quei territori.

Le Soprintendenze ai monumenti trovavano sede a Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Ravenna, Bologna, Firenze, Siena, Perugia, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Siracusa, Cagliari. Le Soprintendenze agli scavi archeologici, invece, furono istituite a Torino, Parma, Pavia, Padova, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Taranto, Palermo, Siracusa, Cagliari. Infine, le Soprintendenze alle gallerie trovarono sede a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Parma, Roma, Napoli, Firenze, Ancona, Siracusa, Palermo, Cagliari, Perugia, Bari, Reggio Calabria. Per quanto riguarda il personale addetto, la nuova normativa ampliava le funzioni degli Ispettori onorari (Capo V) e rivedeva le categoria stabilite dalla precedente legge del 1902: i soprintendenti ai monumenti venivano riuniti nella prima categoria con i soprintendenti agli scavi e ai musei archeologici e con i soprintendenti alle gallerie ai musei medievali e agli oggetti d’arte; venivano, inoltre, introdotti gli amanuensi (art. 13).

Venivano chiariti i ruoli di soprintendenti e direttori, stabilendo che i primi fossero responsabili dell’indirizzo scientifico e del coordinamento dei vari istituti, mentre al direttore spettava la custodia e l’amministrazione di monumenti, musei e scavi. In molti casi, in realtà, la teoria venne disattesa e la figura del soprintendente coincise con quella del direttore dell’istituto di maggior rilevanza presente sul territorio di competenza. Venne stabilito che le assunzioni del personale avvenissero esclusivamente per concorso, bloccando la prassi, fino ad allora invalsa, delle chiamate dirette (art. 27).

Le Soprintendenze dovevano essere coadiuvate nel loro ruolo di tutela dagli Ispettori onorari e dalle Commissioni Conservatrici provinciali.

In ultima istanza (capo VI) veniva istituito il Consiglio superiore di Antichità e Belle Arti, il quale, fu operativo solo dal 1909, ma rimase in vigore fino al 1974, anno dell’istituzione del Ministero per i Beni Culturali. Esso era composto di ventun consiglieri e anche questo “ripartito in tre sezioni: la prima per le antichità, la seconda per l’arte medioevale e moderna, la terza per l’arte contemporanea” (art. 60).

La riorganizzazione degli uffici di tutela ebbe un lungo iter che con la legge del 1907 trovava una pietra miliare. Ancora molte, però, erano le problematiche da risolvere, soprattutto in termini di personale, insufficiente per le esigenze del ricco patrimonio italiano, e di distribuzione territoriale delle soprintendenze.

Bibliografia essenziale

M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, Monumenti e istituzioni. Parte I: La nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia 1860 – 1880, Firenze, Alinea editrice, 1987.

P. Grifoni, La fase di decollo del servizio di tutela: dall’eredità preunitaria alle Commissioni conservatrici (1860-1880), in Alfonso Rubbiani e la cultura del restauro del suo tempo, Franco Angeli editore, Milano 1986.

V. Leonardi, L’organizzazione generale delle amministrazioni, relazione al 1° Convegno degli Ispettori Onorari dei Monumenti e Scavi, in “Bollettino d’Arte”, XI-XII, anno VI, novembre-dicembre 1912.

G. Volpe, Manuale di legislazione dei beni culturali, Padova, Cedam, 2007.

Autore del contributo per il blog “La Tutela del Patrimonio Culturale”: Caterina Zaru

Scritto in data: 18 aprile 2021

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